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Sez. L, Sentenza n. 19274 del 08/09/2006 (Rv. 592896 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - IN GENERE | Autorità amministrativa rappresentata in giudizio da un difensore tecnico - Condanna della parte soccombente in favore dell'amministrazione al pagamento di onorari di avvocato e diritti di procuratore - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2006-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592896-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - IN GENERE

Qualora la autorità amministrativa sia rappresentata in giudizio (nella specie relativo a controversia in materia di lavoro) non da un funzionario delegato ma da un difensore, ai sensi degli artt. 82 e 87 Cod. Proc. Civ., il diritto dell'amministrazione al rimborso delle spese di lite, ex art. 91 Cod. Proc. Civ., comprende anche i relativi onorari di difesa e diritti di procuratore, ancorchè detto difensore sia anche un suo dipendente, atteso che quel diritto sorge per il solo fatto che la parte vittoriosa è stata in giudizio con il ministero di un difensore tecnico.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 87 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)