Sez. L, Sentenza n. 4531 del 01/03/2006 (Rv. 587717 - 01)
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE | Procedimento concorsuale per la promozione ad una qualifica superiore - Approvazione della graduatoria e proclamazione dei vincitori anteriormente alla trasformazione in ente pubblico economico - Natura autoritativa - Conseguenze - Disapplicazione da parte del giudice - Condizioni - Fondamento - Onere del ricorrente - Contenuto - Fattispecie.
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE
In tema di rapporto di lavoro dei dipendenti postali, ove il procedimento concorsuale per la promozione ad una qualifica superiore si sia svolto e concluso con l'approvazione della graduatoria e la proclamazione dei vincitori, quando l'amministrazione postale integrava una P.A., anteriormente alla sua trasformazione in ente pubblico economico ex art.1 del decreto-legge n. 487 del 1993, con effetto dalla data di efficacia dei decreti di nomina degli organi dell'ente, la natura autoritativa degli atti di tale concorso, bandito con d.m. e concluso con l'emanazione di analogo atto, non è venuta meno per effetto della successiva privatizzazione dei rapporti di lavoro. Conseguentemente nel giudizio instaurato davanti al giudice ordinario a seguito di detta trasformazione, il giudice deve conformarsi al loro contenuto, salvo che non ricorrano gli estremi per disapplicarli. In effetti, a seguito della perdita, da parte del datore di lavoro, dei poteri autoritativi, egli non può procedere ad un eventuale annullamento d'ufficio degli atti amministrativi posti dalla precedente P.A. e quindi non può più trovare applicazione il principio secondo cui la P.A. non può far valere in via di disapplicazione l'illegittimità dei suoi atti, avendo l'onere di eventualmente procedere al loro annullamento. Infine, il ricorrente che intenda dimostrare l'inefficacia della graduatoria deve allegare e provare i fatti comportanti l'illegittimità e la disapplicabilità degli atti della procedura concorsuale e del relativo provvedimento conclusivo, in relazione anche, eventualmente, alla lesione degli interessi di lavoratori per cui pendevano altre procedure concorsuali, di cui debba essere salvaguardata la possibilità di partecipazione, in relazione all'acquisizione, con efficacia retroattiva, dei titoli necessari (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, ritenendo ineccepibile l'efficacia attribuita dal giudice di merito agli atti conclusivi del concorso, non avendo il ricorrente compiuto, né dedotto, in sede di legittimità, il compimento dell'attività esposta in massima, né mai dedotto l'annullamento, con successivo atto amministrativo, dell'approvazione della graduatoria, essendo stata solo fatta valere l'adozione di difformi graduatorie da parte di un soggetto che poteva esercitare i poteri di un privato datore di lavoro).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 CORTE COST., Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)