Sez. U, Sentenza n. 9381 del 24/09/1997 (Rv. 508203 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Dipendenti dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni - Trasformazione dell'amministrazione postale in ente pubblico economico ex art. 1 del D.L. 1 dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni in legge 29 gennaio 1994, n. 71 - Controversie relative al rapporto di lavoro - Giudice ordinario - Devoluzione al giudice ordinario ex art. 6, secondo comma del cit. D.L. n. 487 - Applicazione ai dipendenti dell'ente dei trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina fino alla stipulazione di un nuovo contratto collettivo di lavoro ex art. 6 sesto comma del cit. D.L. 487 - Conseguenze - Persistenza della giurisdizione del giudice amministrativo - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
Le controversie concernenti il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, privatizzato a seguito della trasformazione dell'Amministrazione postale in ente pubblico economico in virtù di quanto stabilito dall'art. 1 del D.L. 1 dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni in legge 29 gennaio 1994, n. 71, con effetto dalla data di efficacia dei decreti di nomina degli organi dell'ente, previsti dall'art. 3 dello stesso D.L. 487 (effettivamente emanati con d.P.R 23 dicembre 1993, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1993), sono devolute alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria come stabilito dall'art. 6, secondo comma del cit. D.L. n. 487, senza che sul così operato riparto di giurisdizione abbia incidenza, nel senso del persistere della giurisdizione amministrativa collegata alla precedente natura del rapporto, la disposizione del sesto comma del cit. art. 6 del D.L. n. 487, secondo la quale ai dipendenti dell'ente continuano ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina fino alla stipulazione di un nuovo contratto collettivo di lavoro, trattandosi di un assetto transitorio della normativa sostanziale che non esclude la natura privatistica del rapporto né di conseguenza può influire sulla disciplina della giurisdizione dettata in coerenza con tale natura.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 art. 1, Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 art. 6, Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)