Sez. 3, Sentenza n. 2019 del 27/10/2005 Ud. (dep. 18/01/2006) Rv. 233320 - 01
DIFESA E DIFENSORI - IN GENERE | Difensore nominato d'ufficio in sostituzione di altro difensore assente - Diritto a un termine per la difesa non inferiore a sette giorni - Esclusione - Ragioni.
DIFESA E DIFENSORI - IN GENERE
La disposizione dell'art. 108 comma primo cod. proc. pen., così come modificata dall'art. 5 della legge 6 marzo 2001 n. 60, nel prevedere che il nuovo difensore dell'imputato o quello designato d'ufficio che ne fa richiesta ha diritto a un termine congruo, non inferiore a sette giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del provvedimento, nei casi di rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono della difesa, ha riguardo esclusivamente alle situazioni che privano l'imputato del difensore in maniera stabile, ma non trova applicazione nel caso in cui il difensore d'ufficio sia chiamato a sostituire il collega temporaneamente assente.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 108 com. 1, Legge 06/03/2001 num. 60 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)