diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 19524 del 02/04/2007 Ud. (dep. 18/05/2007) Rv. 236643 - 01

DIFESA E DIFENSORI - RIFIUTO, RINUNCIA O REVOCA | Violazione del termine a difesa concesso al difensore a seguito di revoca di quello precedente - Nullità a regime intermedio - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2007-04-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236643-01

DIFESA E DIFENSORI - RIFIUTO, RINUNCIA O REVOCA

La violazione del termine a difesa previsto dall'art. 108 cod. proc. pen. - nel caso di nomina di nuovo difensore a seguito di rinuncia del precedente - determina una nullità generale a regime intermedio che deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen. e, quindi, al più tardi, immediatamente dopo il compimento dell'atto che nega il termine o lo concede in misura ritenuta incongrua.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 108 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)