Sez. U, Sentenza n. 18701 del 31/10/2012 (Rv. 623980 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE | Sentenza penale di patteggiamento della pena - Efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare - Sussistenza - Limiti - Autonoma valutazione della rilevanza del fatto e della personalità dell'autore dell'illecito da parte del giudice disciplinare - Configurabilità - Fattispecie.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE
A norma degli artt. 445 e 653 cod. proc. pen., come modificati dalla legge 27 marzo 2001, n. 97, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ha efficacia di giudicato - nei giudizi disciplinari che si svolgono davanti alle pubbliche autorità, e quindi anche in quelli che riguardano avvocati - quanto all'accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso; la stessa, però, non esplica alcuna efficacia in ordine alla valutazione sulla rilevanza del fatto e sulla personalità del suo autore sotto il profilo deontologico, essendo tale apprezzamento riservato al giudice disciplinare, in coerenza con quanto disposto dall'art. 5 del Codice deontologico forense. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del Consiglio Nazionale Forense che, nell'applicare la sanzione della radiazione, aveva valutato la condotta dell'incolpato, giudicandone l'offensività in relazione ai principi supremi di giustizia e lealtà processuale ed ai valori di dignità, prestigio e decoro del medesimo professionista, degli altri colleghi coinvolti nella vicenda e dell'intera classe professionale, in piena autonomia rispetto al giudice penale il quale aveva concesso attenuati generiche e sospensione condizionale della pena escludendo il pericolo di recidiva).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 653 CORTE COST., Legge 27/03/2001 num. 97 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)