Sez. L, Sentenza n. 1141 del 19/01/2011 (Rv. 616082 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE | Sentenza penale di applicazione di pena su richiesta - Efficacia nel giudizio disciplinare - Limiti - Fondamento - Fattispecie.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE
Nel giudizio disciplinare nei confronti di un pubblico dipendente, giudicato in sede penale con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., la sentenza penale, se vincola il giudice disciplinare quanto alla ricostruzione del fatto storico e della relativa responsabilità, non preclude una autonoma valutazione dell'incidenza dei medesimi fatti sul rapporto d'impiego, dovendosi escludere - in linea con gli orientamenti della Corte costituzionale (sentenze n. 971 del 1988 e n. 197 del 1993) che ha riferito l'autonomia del procedimento disciplinare al criterio di razionalità, con conseguente esclusione di ogni automatismo di valutazione - che vi sia incompatibilità tra la necessaria autonomia del procedimento disciplinare, che riflette garanzie fondamentali della persona del lavoratore (quali l'esigenza che nessuna sanzione venga adottata in violazione del principio "audietur et altera pars", nonché dei canoni di effettiva lesività dell'interesse del datore di lavoro e di proporzionalità e adeguatezza rispetto alla mancanza addebitata), e le connessioni che si instaurano con la giurisdizione penale, in funzione delle esigenze di economicità dei giudizi e di salvaguardia dei principi di imparzialità, correttezza ed efficacia dell'azione della P.A. anche quale datore di lavoro pubblico. (Nella specie, in applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha rigettato il ricorso, rilevando che l'accertamento dei fatti non risultava basato solo sulla sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. - relativa ai reati di favoreggiamento della prostituzione e pornografia minorile - ma anche sugli atti di indagine penale e che, in difetto di allegazione da parte del lavoratore nel corso del processo penale di una diversa ricostruzione, legittimamente il datore di lavoro aveva ritenuto che la condotta accertata integrasse una grave violazione dei doveri di servizio "per il coinvolgimento di minori e trattandosi di fatti commessi dal lavoratore nell'edificio scolastico approfittando delle proprie funzioni di custode").
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 653 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)