Sez. 3, Sentenza n. 15890 del 20/07/2011 (Rv. 619066 - 01)
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Sentenza penale di applicazione su richiesta delle parti - Efficacia vincolante nel giudizio disciplinare - Esclusione - Limiti - Fondamento.
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
In tema di giudizio disciplinare nei confronti di un professionista (nella specie, farmacista), la sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (c.d. patteggiamento), vincola il giudice quanto alla ricostruzione del fatto storico e della relativa responsabilità, ma non preclude una autonoma valutazione dell'incidenza dei medesimi fatti sul rapporto professionale, dovendosi negare - in linea con gli orientamenti della Corte costituzionale (sentenze n. 971 del 1988 e n. 197 del 1993), che ha riferito l'autonomia del procedimento disciplinare al criterio di razionalità, con conseguente esclusione di ogni automatismo di valutazione - che sussista incompatibilità tra la necessaria autonomia del procedimento disciplinare, che riflette garanzie fondamentali della persona del lavoratore, e le connessioni che si instaurano con la giurisdizione penale, in funzione delle esigenze di economicità dei giudizi e di salvaguardia dei principi di imparzialità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)