Sez. 5, Sentenza n. 23721 del 31/03/2010 Cc. (dep. 18/06/2010) Rv. 247508 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE | Persona offesa in stato di detenzione - Richiesta di partecipazione all'udienza camerale - Facoltizzazione a rendere dichiarazioni al magistrato di sorveglianza - Violazione del contraddittorio - Esclusione.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE
Non vi è violazione del contraddittorio, qualora la persona offesa che si trovi in regime di detenzione, richieda, senza che gli venga data la possibilità, di partecipare all'udienza camerale ma sia facoltizzata a rendere dichiarazioni al magistrato di sorveglianza, in quanto, in tal caso, essa viene posta in condizione di esercitare pienamente i suoi diritti di difesa anche in forma orale, in aggiunta a quelle espresse in forma scritta nell'atto di opposizione; né è irragionevole, sotto tale profilo, l'equiparazione alla posizione dell'imputato o del condannato, posto che identica in entrambi i casi è la condizione di restrizione carceraria che - nell'ipotesi di restrizione dell'interessato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice - consente il soddisfacimento del diritto di difesa nella forma dell'escussione da parte del magistrato di sorveglianza, prima del giorno dell'udienza camerale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)