Sez. 6, Ordinanza n. 3501 del 11/11/1998 Cc. (dep. 11/02/1999) Rv. 212702 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE | Opposizione all'archiviazione da parte della persona offesa - Audizione della stessa - Obbligatorietà - Esclusione - Richiesta della parte - Necessità.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE
All'udienza camerale fissata dal G.I.P. a seguito di istanza di archiviazione del pubblico ministero e di opposizione della persona offesa, quest'ultima deve essere sentita solo quando ne abbia fatto specifica istanza. Gli artt. 409, comma 2, e 127 comma 3, cod. proc. pen., non impongono il dovere di interpello da parte del Gip, ma l'onere in capo alla parte offesa di richiedere la propria audizione ove il Gip non vi provveda di ufficio. Deve infatti valere il medesimo trattamento per tutti gli interessati e pertanto, poiché l'imputato detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice è sentito solo su sua richiesta, alla stessa stregua deve ritenersi necessaria la richiesta dell'interessato, compresa la persona offesa, quando è presente.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)