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Sez. L, Sentenza n. 1972 del 26/02/1994 (Rv. 485486 - 01)

Impiego pubblico - Impiegati regionali, provinciali, comunali - Collocamento a riposo | Indennità di buonuscita - Calcolo - Ricongiunzione del servizio prestato quale dipendente statale - Quota relativa alla precedente attività di lavoro - Inclusione.
Stato
decisa il 1994-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485486-01

Impiego pubblico - Impiegati regionali, provinciali, comunali - Collocamento a riposo

La ricongiunzione dei servizi ai sensi della legge 22 giugno 1954 n. 523 dà luogo ad un'unica indennità di fine rapporto qualificata dallo "status" del dipendente al momento della definitiva cessazione dal servizio e determinata in base alle norme che regolano a tale momento il trattamento previdenziale, tenendo conto di tutti i servizi valutabili secondo le disposizioni dei singoli ordinamenti ed applicando i criteri dettati dall'art. 14 della stessa legge. Conseguentemente, nel caso di ricongiunzione di servizi alle dipendenze di un ente locale e dello Stato, il soggetto che alla cessazione definitiva dal servizio sia stato dipendente statale ha diritto alla sola indennità di buonuscita, da calcolarsi secondo le norme ad essa relative, in riferimento all'insieme dei periodi di servizio ricongiungibili e con riparto fra E.N.P.A.S. ed I.N.A.D.E.L. secondo le modalità fissate dal citato art. 14.

Riferimenti normativi: Legge 22/06/1954 num. 523 art. 5, Legge 22/06/1954 num. 523 art. 13, Legge 22/06/1954 num. 523 art. 14, Legge 22/06/1954 num. 523 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)