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Sez. 6, Sentenza n. 19882 del 24/04/2018 Cc. (dep. 07/05/2018) Rv. 273275 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Richiesta di nuova concessione della sospensione condizionale della pena - Implicito consenso alla subordinazione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma secondo, cod. pen. - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-04-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273275-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

In tema di sospensione condizionale della pena, la richiesta avanzata dall'imputato che ha già usufruito del beneficio in relazione a precedente condanna, implica il consenso alla subordinazione della misura all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen., trattandosi di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del secondo comma del medesimo articolo. (Fattispecie in tema di sentenza di patteggiamento in cui la Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso con il quale l'imputato lamentava che il Tribunale aveva subordinato la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore di un'associazione di volontariato senza verificare la sua disponibilità).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)