Sez. 5, Sentenza n. 7406 del 27/09/2013 Ud. (dep. 17/02/2014) Rv. 259517 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Subordinata all'obbligo di prestare attività non retribuita a favore della collettività - Imputato già ammesso a fruire del beneficio - Non opposizione personalmente espressa dall'interessato - Necessità.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
La sospensione condizionale della pena subordinata all'obbligo di prestazione di attività non retribuita a favore della collettività non può prescindere dalla non opposizione dell'imputato, manifestata personalmente dal medesimo, anche quando il beneficio previsto dall'art. 163, cod. pen. è concesso a persona che ne abbia già usufruito.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)