Sez. 5 - , Sentenza n. 1292 del 22/11/2018 Ud. (dep. 11/01/2019) Rv. 275302 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Subordinazione all'obbligo di prestare attività non retribuita a favore della collettività - Assenza di opposizione personalmente espressa dall'imputato - Necessità.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
La sospensione condizionale della pena subordinata all'obbligo di prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, in assenza di richiesta dell'imputato, esige la non opposizione di quest'ultimo, risultante da una personale ed espressa manifestazione di volontà, non implicitamente ricavabile dal motivo di appello che censuri la mancata concessione del beneficio in primo grado, trattandosi di atto del difensore inidoneo a rappresentare validamente la volontà dell'imputato al riguardo.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)