Sez. 1, Sentenza n. 721 del 15/03/1971 (Rv. 350517 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - DELLA MOGLIE DEL DEBITORE - AVVERSO IL PIGNORAMENTO DI BENI MOBILI COSTITUITI IN DOTE DURANTE IL MATRIMONIO - AMMISSIBILITA - ONERE PROBATORIO - CONTENUTO.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - DELLA MOGLIE DEL DEBITORE - AVVERSO IL PIGNORAMENTO DI BENI MOBILI COSTITUITI IN DOTE DURANTE IL MATRIMONIO - AMMISSIBILITA - ONERE PROBATORIO - CONTENUTO.*
La moglie convivente con il marito debitore e legittimata a proporre l'opposizione di terzo nel caso di pignoramento nella casa coniugale di beni mobili che essa affermi essersi costituita in dote durante il matrimonio, qualora dimostri non solo la dotalita dei beni stessi, ma anche, con ogni mezzo di prova, che essa ne era proprietaria nel momento della stipulazione dell'atto dotale. (V 846'69, mass n 339190).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 622 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)