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Sez. 3, Sentenza n. 846 del 15/03/1969 (Rv. 339190 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - DELLA MOGLIE DEL DEBITORE - BENI DOTALI COSTITUITI IN DOTE DURANTE IL MATRIMONIO- PROVA DELLA SUA PROPRIETA ALL'ATTO DELLA STIPULAZIONE DOTALE - NECESSITA - ESIGENZA DELLA SPECIFICA INDICAZIONE DEI BENI NELL'ATTO ESIBITO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1969-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339190-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - DELLA MOGLIE DEL DEBITORE - BENI DOTALI COSTITUITI IN DOTE DURANTE IL MATRIMONIO- PROVA DELLA SUA PROPRIETA ALL'ATTO DELLA STIPULAZIONE DOTALE - NECESSITA - ESIGENZA DELLA SPECIFICA INDICAZIONE DEI BENI NELL'ATTO ESIBITO - SUSSISTENZA.*

La moglie convivente con il marito debitore e legittimata a proporre l'opposizione di terzo nel caso di pignoramento sulla casa coniugale di beni mobili, che essa assume di essersi costituita in dote durante il matrimonio, qualora dimostri non solo la dotalita dei beni stessi, ma anche, con ogni mezzo di prova, non escluse le prove testimoniali e quelle per presunzioni, che ne era proprietaria al momento dell'atto di Costituzione in dote ma detta opposizione e valida nei limiti della corrispondenza dei beni pignorati a quelli risultanti dall'atto di data certa che essa esibisce per il che e necessario che l'indicazione a detto atto contenuta non sia generica, ma specifica di ogni singolo bene. (Conf. 1855-62 3446-57).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 622 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)