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Sez. 5, Sentenza n. 8296 del 09/04/2014 (Rv. 630145 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - DEFINIZIONE | Ravvedimento operoso ex art 13, d.lgs. n. 472 del 1997 - Ritardato pagamento dell'imposta - Inapplicabilità - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630145-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - DEFINIZIONE

In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13, comma 1, lett. a), del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, trova applicazione esclusivamente in caso di omesso pagamento del tributo, purché il contribuente effettui l'integrale versamento dell'imposta e della sanzione entro il termine ivi sancito, non comprendendo, invece, il mero tardivo pagamento del tributo stesso, che, ove effettuato nel rispetto dei termini di legge, costituisce di per sé una modalità del ravvedimento operoso (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C., riformando la sentenza impugnata, resa in fattispecie afferente un pagamento di I.V.A. avvenuto tardivamente, ha ritenuto applicabile, in luogo della disciplina del ravvedimento operoso, la sanzione di cui all'art. 17, comma 3, del medesimo d.P.R. n. 472, mediante sua iscrizione al ruolo senza previa contestazione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 13 com. 1 lett. A CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)