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Sez. 1 - , Sentenza n. 9520 del 03/12/2019 Ud. (dep. 10/03/2020) Rv. 278502 - 01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - STRAGE | Delitto di devastazione - Natura - Necessaria plurisoggettività - Esclusione - Condotta di un singolo agente - Sufficienza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278502-01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - STRAGE

Il delitto di devastazione di cui all'art. 419 cod. pen. non ha natura necessariamente plurisoggettiva, cosicché può essere realizzato anche da un singolo agente, la cui condotta abbia prodotto un effetto distruttivo su larga scala. (Fattispecie relativa a deflagrante esplosione - che aveva sventrato due piani di un palazzo, provocando la morte ed il ferimento di svariate persone ed il danneggiamento degli stabili vicini e di numerosi veicoli parcheggiati in strada - cagionata dall'imputato mediante lo scollegamento del tubo di alimentazione del gas metano dal piano di cottura della cucina con l'intento di uccidere l'intera sua famiglia in conseguenza della decisione della moglie di lasciarlo).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 419

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)