Sez. 1 - , Sentenza n. 11912 del 18/01/2019 Ud. (dep. 18/03/2019) Rv. 275322 - 03
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - DEVASTAZIONE E SACCHEGGI | Gravità in concreto del danno prodotto - Rilevanza - Esclusione - Ragioni - Aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. - Configurabilità - Condizioni.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - DEVASTAZIONE E SACCHEGGI
Ai fini della configurabilità del delitto di devastazione e saccheggio, trattandosi di reato contro l'ordine pubblico, è indifferente la gravità del danno in concreto prodotto, purché sia accertato che i fatti posti in essere abbiano leso non soltanto il patrimonio, ma anche l'ordine pubblico; ne consegue che, quando i fatti di danneggiamento producano, oltre che un'offesa all'ordine pubblico, anche un danno di rilevante gravità patrimoniale, è configurabile l'aggravante prevista dall'art. 61 n. 7 cod. pen.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 419, Cod. Pen. art. 61 lett. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)