Sez. 6, Sentenza n. 37367 del 06/05/2014 Ud. (dep. 09/09/2014) Rv. 261932 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - DEVASTAZIONE E SACCHEGGI | Devastazione - Elemento oggettivo - Nozione.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - DEVASTAZIONE E SACCHEGGI
L'elemento oggettivo del delitto di devastazione (art. 419 cod. pen.) consiste in qualsiasi azione, posta in essere con qualsivoglia modalità, produttiva di rovina, distruzione o anche di un danneggiamento - comunque complessivo, indiscriminato, vasto e profondo - di una notevole quantità di cose mobili o immobili, tale da determinare non solo un pregiudizio del patrimonio di uno o più soggetti, e con esso il danno sociale conseguente alla lesione della proprietà privata, ma anche un'offesa e un pericolo concreti dell'ordine pubblico, inteso come buon assetto o regolare andamento del vivere civile, cui corrispondono, nella collettività, l'opinione e in senso della tranquillità e della sicurezza.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 419
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)