Sez. L, Sentenza n. 1712 del 17/02/1987 (Rv. 451095 - 01)
IMPRESA - IMPRENDITORE - COMMERCIALE E INDUSTRIALE - REGISTRO DELLE IMPRESE - DISCIPLINA EX ART. 2195 COD. CIV. - PORTATA - IMPRESA PRODUTTIVA DI SERVIZI ESERCENTE ATTIVITÀ AUSILIARIA - NATURA INDUSTRIALE - SGRAVI CONTRIBUTIVI EX ART. 18 DEL D.L. N. 918 DEL 1968 - APPLICABILITÀ.*
IMPRESA - IMPRENDITORE - COMMERCIALE E INDUSTRIALE - REGISTRO DELLE IMPRESE - DISCIPLINA EX ART. 2195 COD. CIV. - PORTATA - IMPRESA PRODUTTIVA DI SERVIZI ESERCENTE ATTIVITÀ AUSILIARIA - NATURA INDUSTRIALE - SGRAVI CONTRIBUTIVI EX ART. 18 DEL D.L. N. 918 DEL 1968 - APPLICABILITÀ.*
L'art. 2195 cod. civ. - senza perseguire alcun intento definitorio - ha la semplice funzione d'individuare le imprese soggette all'Obbligo di registrazione e pertanto, mentre in generale ai nn. 1 e 2 del primo comma prevede rispettivamente le imprese industriali (ossia quelle dirette alla produzione di beni e servizi) e quelle commerciali (ossia quelle intermediarie nella circolazione dei beni), ai successivi nn. 3, 4 e 5 contempla in particolare delle semplici specificazioni delle prime due categorie, con la conseguenza che il carattere ausiliario, ai sensi del citato n. 5, dell'attività svolta da un'impresa produttiva di servizi (carattere ausiliario peraltro insussistente nel caso di un'impresa di vigilanza) non vale a farne escludere la natura industriale (nella specie, ai fini della applicabilità dello sgravio contributivo previsto dall'art. 18, primo comma, del d.l. 30 agosto 1968 n. 918, convertito, con modifiche, dalla legge 25 ottobre 1968 n. 1089). (V 1753/85, mass n 439704; (V 4162/84, mass n 436118).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2555, Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)