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Sez. L, Sentenza n. 7796 del 03/08/1990 (Rv. 468535 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE - CREDITO AZIONATO - NATURA - CREDITO DI VALORE - CONSEGUENZE - CAPITALIZZAZIONE DELLA RENDITA INTERVENUTA NEL CORSO DEL GIUDIZIO - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1990-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468535-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE - CREDITO AZIONATO - NATURA - CREDITO DI VALORE - CONSEGUENZE - CAPITALIZZAZIONE DELLA RENDITA INTERVENUTA NEL CORSO DEL GIUDIZIO - EFFETTI.*

Il credito dell'Inail per rimborso delle prestazioni eseguite a favore dell'infortunato - verso il terzo autore del danno ovvero verso il datore di lavoro che sia parte del rapporto assicurativo - è credito di valore e non di valuta, corrispondendo alla passività patrimoniale che l'istituto subisce effettivamente in conseguenza degli esborsi o dello stanziamento di una determinata somma capitale produttiva della rendita da versare all'infortunato. Conseguentemente, se per effetto della revisione della tabella di capitalizzazione della rendita, intervenuta nel corso del giudizio, l'importo originariamente richiesto subisca un aumento, la maggior somma risultante non è che la valutazione della passività effettiva secondo parametri attuali che - trovando la loro fonte normativa in Atti ufficiali dello stato - esigono da parte del giudice una mera verifica esteriore ed un controllo aritmetico; con l'ulteriore conseguenza che, per ottenere l'aumento del credito in rivalsa rispetto alla somma determinata nella sentenza di primo grado, non è necessaria la proposizione dell'appello incidentale, essendo sufficiente la sua tempestiva deduzione dinanzi al giudice di appello. (Conf 1573/86, mass n 444949).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)