Sez. U, Sentenza n. 15976 del 08/07/2009 (Rv. 608992 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Misure cautelari - Trasferimento d'ufficio ex art. 13 ed ex art. 22, comma 1 del d.lgs. n. 109 del 2006 - Procedimento applicabile.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
La misura cautelare del trasferimento d'ufficio, che può comportare, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 109 del 2006, sia l'allontanamento del magistrato dalla sua sede, sia la destinazione ad altre funzioni, e, ai sensi dell'art. 22, comma 1, dello stesso d.lgs., il trasferimento provvisorio ad altro ufficio di un distretto limitrofo, nei casi di minore gravità, è unica, trovando un unitario presupposto nella situazione in cui la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appaia in contrasto con il buon andamento dell'amministrazione della giustizia; ne consegue che unico è anche il procedimento per la sua applicazione, previsto dal comma 2, del medesimo art. 22, comma secondo, che prevale, in quanto norma speciale, sull'art. 127 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 13 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 22 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 22 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)