Sez. 5, Sentenza n. 11804 del 06/08/2002 (Rv. 556739 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE | Presso la sede legale - Consegna dell'atto ad una delle persone indicate nell'art. 145, primo comma, cod. proc. civ. - Legittimazione alla ricezione - Presunzione - Condizioni - Presenza nella sede - Accettazione dell'atto - Prova contraria - Onere - Destinatario.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE
Qualora la notificazione di un atto a persona giuridica sia eseguita presso la sede legale mediante consegna ad una delle persone indicate nel primo comma dell'art. 145 cod. proc. civ., la legittimazione alla ricezione si presume sulla base della presenza del soggetto in quel luogo e dell'avvenuta accettazione dell'atto, mentre incombe sul destinatario l'onere della prova contraria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Civ. art. 2696
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)