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Sez. 3, Sentenza n. 7249 del 13/06/1992 (Rv. 477715 - 01)

Procedimento civile - Notificazione - Alle persone giuridiche | Esecuzione mediante consegna a persona addetta alla sede - Sufficienza - Rapporto di lavoro tra il consegnatario e la persona giuridica - Necessità - Esclusione - Prove della insussistenza di qualsiasi rapporto - Onere della persona giuridica.
Stato
decisa il 1992-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477715-01

Procedimento civile - Notificazione - Alle persone giuridiche

Ai fini della regolarità della notificazione di atti a persona giuridica mediante consegna a persona addetta alla sede (art. 145 cod. proc. civ.) è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria non occasionalmente ma in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico pur se provvisorio e precario di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica. La prova della insussistenza di un rapporto siffatto nel caso in cui il consegnatario si sia qualificato addetto alla ricezione degli atti della persona giuridica destinataria deve essere fornita da quest' ultima ed il relativo onere non è adempiuto con la sola dimostrazione dell'inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra consegnatario ed ente destinatario della notifica, attesa la configurabilità di altri rapporto idonei a conferire la richiesta qualità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 145

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)