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Sez. 2, Sentenza n. 5304 del 29/05/1998 (Rv. 515907 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE | Consegna dell'atto a persona presente solo occasionalmente - Difetto di legittimazione a ricevere l'atto per conto e nell'interesse del notificando - Onere della prova.
Stato
decisa il 1998-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515907-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE

Qualora la notifica di un atto ad una persona giuridica sia stata eseguita a mani di persona solo occasionalmente presente nella sede dell'ente e, come tale, non legittimata a ricevere l'atto per conto e nell'interesse del destinatario, incombe a quest'ultimo la prova dell'inesistenza di un qualsiasi rapporto tra esso notificando e il consegnatario dell'atto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 145

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)