Sez. 3, Sentenza n. 1401 del 23/02/1983 (Rv. 426219 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - ECCEDENZA DELL'IMMOBILE LOCATO - IN GENERE - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - APPLICABILITÀ DI GIUDIZI IN CORSO - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - ECCEDENZA DELL'IMMOBILE LOCATO - IN GENERE - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - APPLICABILITÀ DI GIUDIZI IN CORSO - ESCLUSIONE.*
Nel corso della controversia promossa dal locatore per far cessare la proroga legale del contratto di locazione, limitatamente alla parte dell'immobile eccedente le esigenze del conduttore, secondo la previsione dell'art. 6 della legge 23 maggio 1950 n. 253, non spiega effetti la sopravvenienza della legge sull'equo canone 27 luglio 1978 n. 392, giacché, ai sensi dell'art. 82 di tale ultima legge, i giudizi in corso restano regolati dalle "leggi precedenti", ossia dalla disciplina previgente non solo processuale, ma anche sostanziale. (V 4787/82, mass n 422773; (V 4073/82, mass n 422050; (V 2026/82, mass n 419880).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 6 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)