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Sez. 6, Sentenza n. 716 del 21/03/1970 Ud. (dep. 27/06/1970) Rv. 114733 - 01

SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE -IMPUGNAZIONE DELL'IMPUTATO - OBBLIGO DEL PAGAMENTO DELLE SPESE -PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA.*
Stato
decisa il 1970-03-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/114733-01

SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE -IMPUGNAZIONE DELL'IMPUTATO - OBBLIGO DEL PAGAMENTO DELLE SPESE -PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA.*

La regola, secondo cui l'Obbligo del pagamento delle spese processuali consegue alla condanna penale, non trova sempre applicazione nei giudizi di impugnazione, nei quali occorre distinguere tra impugnazione del PM e impugnazione dell'imputato. Nel primo caso, l'Obbligo delle spese e subordinato alla condanna penale. Nel secondo caso invece, discende dalla soccombenza e non dalla condanna, dacche dal fatto che il giudice rigetti o dichiari inammissibile l'impugnazione contro una sentenza di condanna o di assoluzione deriva sempre l'Obbligo per l'imputato del pagamento delle spese processuali. (V 113372, anno 1969).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 213

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)