Sez. 6, Sentenza n. 1131 del 12/12/1996 Ud. (dep. 06/02/1997) Rv. 206899 - 01
AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - QUERELA - PERSONE GIURIDICHE, ENTI E ASSOCIAZIONI | Querela presentata da amministratore unico di società per azioni - Menzione di tale qualifica - Sufficienza ai fini della validità dell'atto - Sussistenza - Ragione.
AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - QUERELA - PERSONE GIURIDICHE, ENTI E ASSOCIAZIONI
Deve ritenersi rituale e pienamente valida la querela presentata per conto di una società per azioni da soggetto qualificatosi, nella relativa dichiarazione, come amministratore unico della medesima, pur senza ulteriori specificazioni. Invero con riguardo a tale organo non è configurabile scissione tra amministrazione e rappresentanza (consentita dall'art. 2328 comma primo n. 9 cod. civ. per l'ipotesi di più amministratori): di conseguenza, spettando automaticamente "ex lege" al predetto entrambi i citati poteri, risulta assolto l'onere posto dall'art. 337 comma terzo cod. proc. pen. di specifica indicazione della fonte della rappresentanza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 337 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 337 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2328 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)