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Sez. 2, Sentenza n. 10273 del 29/04/1983 Ud. (dep. 30/11/1983) Rv. 161478 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - REQUISITI - RECUPERO PARZIALE DELLE COSE AD OPERA DELLA POLIZIA - DANNO RESIDUO RISARCITO DAL COLPEVOLE - ATTENUANTE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-04-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/161478-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - REQUISITI - RECUPERO PARZIALE DELLE COSE AD OPERA DELLA POLIZIA - DANNO RESIDUO RISARCITO DAL COLPEVOLE - ATTENUANTE - ESCLUSIONE.*

La riparazione del danno deve essere non solo integrale, ma anche volontaria e spontanea. Pertanto, la relativa attenuante non trova applicazione nel caso in cui la restituzione delle cose, oggetto del reato, sia avvenuta, anche in parte, ad opera della polizia, ed il colpevole abbia, in seguito, risarcito gli eventuali danni residui. (Conf mass n 149586; (Conf mass n 147309).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)