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Sez. 2, Sentenza n. 6409 del 09/03/1981 Ud. (dep. 27/06/1981) Rv. 149586 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - RESTITUZIONE PARZIALE DELLE COSE OGGETTO DEL REATO EFFETTUATA DALLA POLIZIA - DANNO RESIDUO RISARCITO DAL COLPEVOLE - ATTENUANTE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-03-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/149586-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - RESTITUZIONE PARZIALE DELLE COSE OGGETTO DEL REATO EFFETTUATA DALLA POLIZIA - DANNO RESIDUO RISARCITO DAL COLPEVOLE - ATTENUANTE - ESCLUSIONE.*

L'attenuante della riparazione del danno non può trovare applicazione nel caso in cui la restituzione delle cose oggetto del reato sia avvenuta, anche in parte, ad opera della polizia, neppure se il colpevole abbia in seguito risarcito gli eventuali danni residui. (Conf. Mass. N. 145846; (Conf. Mass. N. 102452).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)