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Sez. 3, Sentenza n. 11439 del 18/11/1997 (Rv. 510084 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Morte del danneggiato a causa delle lesioni riportate ed a breve distanza di tempo - Danno biologico - Inesistenza - Conseguenza.
Stato
decisa il 1997-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510084-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE

Il danno biologico non viene ad esistenza, e quindi non si trasmette agli eredi, qualora il danneggiato muoia a breve distanza di tempo dalle lesioni ed a causa di esse.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2057

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)