Sez. 3, Sentenza n. 11439 del 18/11/1997 (Rv. 510084 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Morte del danneggiato a causa delle lesioni riportate ed a breve distanza di tempo - Danno biologico - Inesistenza - Conseguenza.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE
Il danno biologico non viene ad esistenza, e quindi non si trasmette agli eredi, qualora il danneggiato muoia a breve distanza di tempo dalle lesioni ed a causa di esse.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2057
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)