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Sez. 3, Sentenza n. 4991 del 29/05/1996 (Rv. 497876 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Danno biologico - Nozione - Lesione del bene della salute e lesione del bene della vita - Lesione del bene della salute - Diritto al risarcimento - Trasmissibilità agli eredi - Condizioni.
Stato
decisa il 1996-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497876-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)

È danno biologico risarcibile (inteso come danno conseguenza rispetto al danno evento della lesione) la perdita per il danneggiato di utilità dell'esistenza determinata dalla lesione del bene della salute, mentre non costituisce danno biologico la lesione diretta del bene della vita (indipendentemente da quell'intervallo di tempo che pur sempre, anche se minimo e se comporta sofferenza per l'individuo, intercorre tra le causa della morte e la morte stessa), cosicché' perché sia ipotizzabile un danno biologico, risarcibile agli eredi "iure hereditatis" (essendo esso pur sempre una perdita del patrimonio del defunto delle utilità economiche che gli spettavano a compensazione delle minorazioni subite), occorre che tra la lesione e la morte sia intercorso un lasso di tempo sufficiente perché si concretizzi quella perdita di utilità fonte dell'obbligazione risarcitoria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)