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Sez. 3, Sentenza n. 11169 del 27/12/1994 (Rv. 489421 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - DANNO IMMEDIATO E DIRETTO | Danno biologico - Estremi - Diritto al relativo risarcimento - Inclusione coeva nel patrimonio della vittima - Morte di quest'ultima - Trasmissibilità agli eredi.
Stato
decisa il 1994-12-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489421-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - DANNO IMMEDIATO E DIRETTO

Il diritto al risarcimento del danno biologico, concretandosi questo nella lesione del diritto alla salute, che è sempre presente quando vi è offesa dell'integrità fisica della persona e costituisce, quindi, la voce primaria ed immancabile del danno alla persona, entra a fare parte del patrimonio della vittima nello stesso momento della lesione e, nel caso di decesso, in cui il danno deve essere riferito al periodo intercorso tra la data dell'incidente e quello della morte, si trasmette, quindi, agli eredi secondo le comuni regole della successione "mortis causa".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)