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Sez. 3, Sentenza n. 4710 del 29/04/1991 (Rv. 471901 - 01)

Responsabilità civile - Attività pericolosa - Presunzione di colpa - Prova liberatoria | Fatto del danneggiato o del terzo - Rilevanza - Limiti.
Stato
decisa il 1991-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471901-01

Responsabilità civile - Attività pericolosa - Presunzione di colpa - Prova liberatoria

La presunzione di responsabilità contemplata dalla norma dell'art. 2050 cod. civ. per le attività pericolose può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, essendo posto a carico dell'esercente l'attività pericolosa l'onere di dimostrare l'adozione di "tutte le misure idonee ad evitare il danno": pertanto non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di aver impiegato ogni cura o misura atta ad impedire l'evento dannoso, di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l'evento e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa della inidoneità delle misure preventive adottate. L'accertamento relativo alla idoneità delle cautele prescritte dalla norma (al pari di quello concernente il rapporto eziologico e la natura della attività) integra un'indagine di fatto riservata al giudice del merito il cui apprezzamento si sottrae al sindacato di questa Corte solo se fondato su argomentazioni immuni da vizi logici ed errori di diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Regio Decr. 25/11/1940 num. 1969 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)