Sez. 3, Sentenza n. 4777 del 12/05/1998 (Rv. 515353 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA | Condotta di un terzo costituente causa efficiente ed esclusiva del danno - Responsabilità dell'esercente attività pericolosa - Esclusione.
RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA
La responsabilità per i danni derivanti dallo svolgimento di un'attività pericolosa (nella specie, uso di saldatrice a fiamma ossiacetilenica) può essere esclusa quando, sulla base di un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, sia raggiunta la prova che la causa esclusiva e determinante del danno (prodottosi nella specie a seguito di incendio) sia la condotta di un terzo (nella specie, il fornitore del rivestimento dell'immobile incendiatosi, che in violazione degli accordi contrattuali non aveva consegnato pannelli autoestinguenti).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)