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Sez. 3, Sentenza n. 1138 del 01/02/1995 (Rv. 490167 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE | Produzione ed immissione in commercio di farmaci contenenti gammaglobuline umane e destinati alla inoculazione nell'organismo umano - Presunzione di colpa ex art. 2050 cod. civ. - Prova liberatoria.
Stato
decisa il 1995-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490167-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE

Le imprese farmaceutiche che intervengono nel ciclo produttivo di gammaglobuline umane sono responsabili, ai sensi dell'art. 2050 cod.civ., dei danni conseguenti al contagio prodotto dall'uso del farmaco se, pur avendo ottemperato alle disposizioni normative vigenti, non dimostrino di avere adottato ogni cautela idonea ad impedire l'evento. Infatti, poiché la presunzione di responsabilità prevista dal citato art. 2050 per le attività pericolose, tra le quali rientra anche quella di produzione di farmaci contenenti gammaglobuline, può essere vinta solo dalla prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, non basta, per escludere la responsabilità dell'esercente l'attività pericolosa, la prova negativa di non avere commesso alcuna violazione di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di avere impiegato ogni cura o misura atta ad impedire l'evento dannoso. L'accertamento della idoneità delle cautele previste dalla norma (al pari di quella concernente il rapporto eziologico e la natura dell'attività) integra un'indagine di fatto riservata al giudice di merito ed è, perciò, sottratto al sindacato di legittimità se fondato su argomentazioni immuni da vizi ed errori giuridici.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)