Sez. L, Sentenza n. 9959 del 28/07/2000 (Rv. 538920 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Criterio letterale - Carattere prioritario - Univocità delle espressioni contenute in una clausola contrattuale - Ricorso ad ulteriori criteri ermeneutici - Inammissibilità - Fattispecie relativa all'individuazione dei presupposti contrattuali per la corresponsione dell'indennità di trasferta ai lavoratori meccanici dell'industria.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
Nell'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune, il criterio letterale ha carattere prioritario, per cui, ove una clausola di tali contratti contenga espressioni univoche nel loro significato, è inammissibile il ricorso ad ulteriori criteri ermeneutici (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, interpretando l'art. 27 del c.c.n.l. dei lavoratori meccanici dell'industria, ai fini della determinazione dei presupposti dell'indennità di trasferta e della qualificazione retributiva o indennitaria delle relative somme corrisposte dal datore di lavoro, aveva esteso il presupposto ivi letteralmente previsto - dello spostamento in cantieri diversi da quello di assunzione - anche a lavoratori mai spostatisi, ma residenti in luogo diverso da quello della prestazione lavorativa).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)