Sez. 2, Sentenza n. 8590 del 11/08/1999 (Rv. 529299 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE | Carattere primario e principale - Parole ed espressioni usate dai contraenti - Chiarezza ed univocità della loro connessione logica - Idoneità a rivelare la comune volontà - Sussistenza - Esaurimento del procedimento di interpretazione.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE
In tema di interpretazione del contratto, nella ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento ermeneutico è costituito dalla considerazione della connessione logica delle parole e delle espressioni impiegate dagli stessi per rendere manifesto il loro intento, di modo che, quando il significato di esse sia chiaro e non equivoco, nonché rivelatore della volontà comune, la suddetta ricerca può ritenersi correttamente ed utilmente conclusa, rendendo inutile il criterio logico letterale ogni altro criterio ermeneutico.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)