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Sez. L, Sentenza n. 11313 del 14/11/1997 (Rv. 509932 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Contratto di diritto comune - Interpretazione letterale non univoca - Ricorso all'interpretazione complessiva delle clausole - Legittimità - Fattispecie relativa all'orario di lavoro applicabile al personale autoferrotranviario ausiliario "ex" c.c.n.l. 23 luglio 1986.
Stato
decisa il 1997-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509932-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

Nell'interpretazione di un contratto collettivo di diritto comune, correttamente il giudice di merito procede ad una valutazione complessiva delle clausole, quando l'interpretazione letterale non fornisce un risultato inequivoco. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, secondo cui l'art. 4 A del c.c.n.l. 23 luglio 1986 per i dipendenti da aziende concessionarie di servizi pubblici di trasporto in concessione, che commisura l'orario di lavoro del personale ausiliario, e quindi in particolare dei portieri, a quello dei "servizi a cui tale personale è addetto", va inteso quale facente riferimento non all'orario di apertura del servizio aziendale di assegnazione - nel caso specifico, degli uffici -, ma all'orario applicabile agli altri dipendenti addetti ai servizi nell'ambito dei quali il lavoratore presta la propria opera).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 2067

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)