Sez. L, Sentenza n. 10100 del 19/11/1996 (Rv. 500615 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE | Limiti - Illogicità della motivazione - Rilevanza - Compensazione delle spese relative all'appello - Contrasto di giurisprudenza relativo a questione giuridica non riproposta in tale grado - Idoneità - Esclusione.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE
È affetta da illogicità di motivazione, che comporta l'annullamento della sentenza in sede di giudizio di cassazione, la compensazione delle spese del giudizio che il giudice d'appello abbia disposto, con riferimento al secondo grado, in considerazione di un contrasto di giurisprudenza relativo a questione non coinvolta dall'appello. (Nella specie, in un giudizio in materia previdenziale, la sentenza di primo grado, favorevole all'assicurato, era stata impugnata dall'INPS solo con riferimento alla misura delle spese di lite liquidate e il tribunale aveva rigettato l'appello, compensandone tuttavia le spese).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)