Sez. L, Sentenza n. 5275 del 06/06/1996 (Rv. 498000 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE | Limiti - Fattispecie relativa a compensazione per motivi relativi al merito della causa erroneamente individuato.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE
Il criterio della soccombenza impedisce la condanna alle spese della parte totalmente vittoriosa, ma non preclude la possibilità di compensarle, in tutto o in parte, in presenza di giusti motivi, anche attinenti al merito della causa, secondo una valutazione affidata al potere discrezionale del giudice del merito; la quale è insindacabile in sede di legittimità, salvo che tale giudice (il quale, peraltro, non è tenuto ad una specifica motivazione) abbia indicato motivi illogici o erronei. (Nella specie, l'impugnata sentenza, cassata dalla S.C., aveva motivato la compensazione delle spese di secondo grado con riguardo ai contrasti interpretativi sulla questione della cosiddetta cristallizzazione, la quale però era stata estranea alla controversia, concernente l'integrazione al minimo fino al 30 settembre 1983).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)