Sez. L, Sentenza n. 9353 del 05/05/2005 (Rv. 582313 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE | Accertamento del rapporto causale o concausale tra determinate attività lavorative provate "aliunde" e una determinata patologia - Consulenza tecnica d'ufficio - Fonte oggettiva di prova - Configurabilità - Condizioni.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE
In tema di accertamento del rapporto causale o concausale tra determinate attività lavorative provate "aliunde" e una determinata patologia, eventualmente accertata dall'ausiliare del giudice, la consulenza tecnica d'ufficio - che in genere ha la funzione di fornire al giudice la valutazione dei fatti già probatoriamente acquisiti - può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva anche in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con il concorso di determinate cognizioni tecniche. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto, alla luce della consulenza d'ufficio, il nesso causale, o quantomeno concausale, non necessariamente prevalente in presenza di patologia multifattoriale, ex art. 41 cod. pen., tra l'attività lavorativa costantemente svolta in orario notturno e la cefalea conseguente a patologia depressiva riscontrata al dipendente).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 61, DPR 30/06/1995 num. 1224
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)