Sez. L, Sentenza n. 8297 del 21/04/2005 (Rv. 580606 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE | Fonte oggettiva di prova - Configurabilità - Condizioni - Mancata ammissione da parte del giudice del merito - Illegittimità - Fattispecie in riferimento a consulenza aziendalistica.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE
La consulenza tecnica, che in genere ha la funzione di fornire al giudice la valutazione dei fatti già probatoriamente acquisiti, può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva anche in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con il concorso di determinate cognizioni tecniche. In tale ipotesi, viola la legge processuale il giudice del merito che ne rifiuta l'ammissione sotto il profilo del mancato assolvimento, da parte dell'istante, dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 cod. civ. (Nella specie la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito che, dopo l'espletamento in primo grado di una consulenza tecnico-contabile, aveva ammesso in appello una consulenza aziendalistica per ricostruire la gestione economica dell'azienda).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)