Sez. 3, Sentenza n. 1020 del 19/01/2006 (Rv. 588885 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - IN GENERE | Consulenza tecnica quale fonte oggettiva di prova - Presupposti - Attività ai sensi dell'art. 194, primo comma, cod. proc. civ. - Autorizzazione del giudice - Necessità - Esclusione - Limiti - Accertamento di fatti accessori, necessari per la risposta ai quesiti - Sconfinamento da detti limiti - Conseguenze - Nullità degli accertamenti effettuati - Inutilizzabilità anche come indizi.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - IN GENERE
La consulenza tecnica non costituisce in linea di massima mezzo di prova bensì strumento di valutazione della prova acquisita, ma può assurgere al rango di fonte oggettiva di prova quando si risolve nell'accertamento di fatti rilevabili unicamente con l'ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche. D'altro canto, il consulente d'ufficio, pur in mancanza di espressa autorizzazione del giudice può, ai sensi dell'art. 194, primo comma, cod. proc. civ., assumere informazioni da terzi e procedere all'accertamento dei fatti accessori costituenti presupposti necessari per rispondere ai quesiti postigli, ma non ha il potere di accertare i fatti posti a fondamento di domande ed eccezioni, il cui onere probatorio incombe sulle parti, e, se sconfina dai limiti intrinseci al mandato conferitogli tali accertamenti sono nulli per violazione del principio del contraddittorio, e, pertanto, privi di qualsiasi valore probatorio, anche indiziario.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)