Sez. 2, Sentenza n. 4532 del 11/10/1978 (Rv. 394205 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - SPESE GIUDIZIALI - COMPENSAZIONE - FACOLTA DISCREZIONALE DEL GIUDICE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - SPESE GIUDIZIALI - COMPENSAZIONE - FACOLTA DISCREZIONALE DEL GIUDICE.*
La compensazione totale o parziale delle spese costituisce mera facolta discrezionale, e non Obbligo del giudice del merito, anche nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art 345 cod proc civ (nuove deduzioni e prove in grado d'appello), atteso che tale norma non introduce una deroga al principio della soccombenza, ma si limita a richiamare l'art 92 cod proc civ sui poteri di detto giudice in materia di compensazione. (Conf 194/77, mass n 383712; (Conf 840/74, mass n 368731).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)