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Sez. 2, Sentenza n. 840 del 26/03/1974 (Rv. 368731 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - PRODUZIONE IN APPELLO DI NUOVI DOCUMENTI - DEROGA AL PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368731-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - PRODUZIONE IN APPELLO DI NUOVI DOCUMENTI - DEROGA AL PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA - ESCLUSIONE.*

Rientra nei poteri del giudice di appello la valutazione dell'entita della soccombenza e dell'eventuale concorrenza di giusti motivi per la compensazione delle spese, e cio anche nell'ipotesi che la pronuncia risulti fondata su documenti esibiti soltanto in secondo grado: l'art 345 cod proc civ non impone alcuna deroga al criterio della soccombenza, ma richiama soltanto l'art 92 cod proc civ. (V 2324'72, mass n 359689).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)