Sez. 6, Sentenza n. 37422 del 24/09/2001 Ud. (dep. 17/10/2001) Rv. 220309 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - IN GENERE | Medico operante in struttura pubblica - Paziente che ha subito danno da trasfusione - Mancato rilascio di certificazione - Rifiuto di atti di ufficio - Insussistenza - Richiesta scritta dell'interessato - Necessità.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - IN GENERE
Non costituisce atto d'ufficio relativo ad esigenze di sanità - il cui rifiuto possa integrare il reato previsto dall'art.328, comma 1, cod.pen. - il rilascio da parte di un medico, operante in una struttura pubblica, della certificazione prevista dall'art.3 della legge 25 febbraio 1992, n.210 da allegare alla domanda per ottenere l'indennizzo stabilito dalla medesima legge a favore di soggetti che abbiano riportato conseguenze lesive da trasfusioni di sangue.Il mancato rilascio di tale certificazione, pertanto, può costituire reato solo qualora sussistano le condizioni stabilite dal secondo comma dell'art.328 cod pen. e cioè la presentazione di una richiesta scritta e l'omessa risposta entro il termine di trenta giorni.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 328, Legge 25/02/1992 num. 210 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)