Sez. 3, Sentenza n. 9905 del 09/10/1990 (Rv. 469423 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI (LEGGE N. 203/82) - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - COLTIVATORE DIRETTO - SOGGETTI EQUIPARATI (ART. 7) - DIRITTO DI RIPRESA - LAUREATO O DIPLOMATO IN SCIENZE AGRARIE - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO PREDETTO - AMMISSIBILITÀ.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI (LEGGE N. 203/82) - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - COLTIVATORE DIRETTO - SOGGETTI EQUIPARATI (ART. 7) - DIRITTO DI RIPRESA - LAUREATO O DIPLOMATO IN SCIENZE AGRARIE - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO PREDETTO - AMMISSIBILITÀ.*
In tema di affitto di fondo rustico, l'attitudine del concedente a coprire, eventualmente con l'ausilio dei familiari, almeno un terzo della forza lavorativa occorrente per le esigenze colturali del fondo stesso, costituisce presupposto per l'Esercizio del diritto di ripresa tanto nel caso di coltivatore diretto in senso stretto, quanto in quello di soggetto ad esso equiparato a norma dell'art. 7 della legge 3 maggio 1982 n. 203, quale il laureato o il diplomato in scienze agrarie; in tale seconda ipotesi il requisito in questione va riscontrato tenendo conto che anche l'attività di programmazione, direzione ed organizzazione della impresa agricola fa parte della complessiva forza richiesta per le indicate esigenze ed è parimenti valutabile in termini di giornate lavorative, con la conseguenza che esso va ritenuto sussistente qualora l'apporto del laureato o diplomato, mediante detta attività non manuale, unito all'eventuale apporto, sia pure manuale, dei familiari sia tale da non richiedere il ricorso al lavoro salariato estraneo in misura superiore ai due terzi del fabbisogno totale. (V 3300/89, mass n 463366; (Conf 9288/87, mass n 456472; (Conf 3653/86, mass n 446557).*
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 7, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)