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Sez. 3, Sentenza n. 9288 del 15/12/1987 (Rv. 456472 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - QUALITÀ DI COLTIVATORE DIRETTO - LAUREATI O DIPLOMATI DI QUALSIASI SCUOLA DI INDIRIZZO AGRARIO O FORESTALE EQUIPARATI AI COLTIVATORI DIRETTI DALL'ART. 7 LEGGE N. 203 DEL 1982 - DIRITTO DI RIPRESA - RICONOSCIMENTO A DETTI SOGGETTI SEPPURE NON COLTIVATORI MANUALI.*
Stato
decisa il 1987-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456472-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - QUALITÀ DI COLTIVATORE DIRETTO - LAUREATI O DIPLOMATI DI QUALSIASI SCUOLA DI INDIRIZZO AGRARIO O FORESTALE EQUIPARATI AI COLTIVATORI DIRETTI DALL'ART. 7 LEGGE N. 203 DEL 1982 - DIRITTO DI RIPRESA - RICONOSCIMENTO A DETTI SOGGETTI SEPPURE NON COLTIVATORI MANUALI.*

L'equiparazione a tutti gli effetti che, in presenza del requisito dell'età e dell'impegno a coltivare in proprio il fondo, l'art. 7, secondo comma della legge n. 203 del 1982, ha stabilito tra coltivatori diretti e laureati o diplomati di qualsiasi scuola di indirizzo forestale od agrario, comporta che il diritto di ripresa vada concesso ai cosiddetti equiparati ancorché non siano coltivatori manuali, atteso che le specifiche cognizioni acquisite con il titolo di studio sostituiscono, nel sistema della legge, il lavoro manuale e non sono destinate ad aggiungersi ad esso. (V 3993/83, mass n 428936; (V 6721/82, mass n 424356; (V 5575/80, mass n 409433).*

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 6, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 7, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 42 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)